domande, denunce e atti al registro delle imprese per via telematica, imposta di bollo


 

art. 3, c. 13, L. 28.12.2001, n. 448, modifica

art. 31, c. 2, L. 24.11.2000, n. 340

 

Decorsi due anni (…) le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (…), sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico (…).

 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvate le modalità per il pagamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese per via telematica (…), nonché la nuova tariffa dell’imposta di bollo su tali atti.

 

 


 

art. 1, lett. a), D.M. 17.05.2002, n. 127, aggiunge

art. 1, c. 1-ter, tariffa D.P.R. 26.10.1972, n. 642

 

L’imposta di bollo è dovuta nell’ammontare di € 41,32 per le domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’art.  15, c. 2, L. 15.03.1997, n. 59 (…) e deve essere corrisposta "…per ciascuna domanda, denuncia od atto…" inviati per via telematica o presentati su supporto informatico all’ufficio del registro delle imprese dai soggetti obbligati alla trasmissione telematica degli atti e fatti per i quali il codice civile prescrive il deposito nel registro delle imprese.

 

L’imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art.  3, c. 13, L. 28.12.2001, n.448.

 

La trasmissione degli atti o la consegna del supporto informatico quale momento in cui sorge l’obbligo tributario (nota 1-ter).

 

L’importo di € 41,32 è dovuto in relazione alla domanda di iscrizione e di deposito presentata per via telematica, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero delle attività produttive (D.P.R. 07.12.1995, n. 581, art.  11), e alla documentazione che l’accompagna.

 

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione per via telematica gli imprenditori individuali e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all’art.  9, D.P.R. 07.12.1995, n. 581. Per questi ultimi con decreto del Ministro delle attività produttive saranno individuate le modalità e i tempi per l’assolvimento degli obblighi per via telematica (art.  31, L. 340 del 2000, c. 2, ultimo periodo).

 

Secondo il Decreto che l’importo di € 41,32 è determinato aggiungendo all’imposta di bollo media, corrispondente ad un singolo atto, l’imposta che grava sul modello di presentazione dell’atto (€ 30,99 + € 10,33).

 

 


 

circ. 07.08.2002, n. 67/E, Ag.E.

L’imposta non si applica agli atti che anche prima dell’emanazione del D.M. 127 del 2002 erano esclusi dal pagamento dell’imposta, quali:

- le comunicazioni fatte all’ufficio del registro delle imprese diverse da quelle operate per adempiere ad obblighi fissati dal Codice Civile (ad esempio per fini statistici);

- gli atti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.  27-bis, tabella/B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

 

Nelle ipotesi in cui non vi è l’obbligo di trasmettere per via telematica o su supporto informatico i documenti al Registro delle imprese, l’imposta di bollo continua ad essere applicata nella misura di € 10,33 per ogni foglio.

 

 


 

D.M. 17.05.2002, n. 127

G.U. n. 153 del 02.07.2002

 

1) – e’ stato stabilito un importo forfettario, pari ad euro 41,32, per le domande, denunce ed atti che le accompagnano (detto importo va applicato una sola volta per ogni denuncia, corredata dall’atto e dai modelli accessori), purche’ trasmesse con la firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 59/1997;

2) – e’ stata prevista, quale unica modalita’ di pagamento dell’imposta di bollo, quella virtuale (secondo le modalita’ di cui all’art. 2).

 

L’art. 5, c. 2-bis, del D.L. 24.09.2002 n. 209, come inserito dalla legge di conversione 22.11.2002, n. 265 (in G.U. n. 275 del 23.11.2002), ha modificato l’art. 3, c. 13, L. 448/2001, prevedendo che, con decreto ministeriale, possano essere determinate misure differenziate – in relazione a societa’ di capitali, societa’ di persone ed imprese individuali – per l’imposta di bollo dovuta in dipendenza della trasmissione telematica di atti e denunce al registro delle imprese.